Statuto
N. 29983 del repertorio N. 12648 della raccolta
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre
18 OTTOBRE 2012
STATUTO
ART. 1 - DENOMINAZIONE - DURATA – SEDE
Tra i portatori o ex portatori di valori mobiliari ai sensi dell'art. 1 com. 1-bis D.Lgs. 58/1998 della Società “COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A.” detta anche in forma abbreviata “COGEME SET S.P.A.” (e più avanti denominata “COGEME”), è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME SET S.P.A.” con [... variata in Via Tolpada 1/A] sede in Treviso in Via Calmaggiore n. 15
L'Associazione, democratica ed indipendente, non ha fini di lucro e persegue attività preminentemente solidaristiche.
ART. 2 - SCOPO
Lo scopo dell'Associazione è quello di consentire ai propri aderenti una attiva e cosciente partecipazione alla vita sociale ed in particolare alla tutela dei propri interessi patrimoniali derivanti dalla propria partecipazione.
A tal fine l'Associazione promuoverà tutte le iniziative legali ritenute utili a fornire ai propri aderenti il necessario supporto per l'esercizio dei propri diritti patrimoniali di portatori o ex portatori di valori mobiliari, esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti societari e di gestione aziendale, anche conferendo mandati collettivi ad Avvocati e procuratori.
L'accordo di Associazione non prevede il conferimento nè di valori mobiliari, né del diritto di voto dai medesimi eventualmente accordato né - infine - l'obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento in sede societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali assumono una funzione di guida e di orientamento, pertanto la finalità primaria dell'Associazione non potrà mai essere quella della raccolta delle "deleghe di voto" di cui all'art. 141 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58, definite esse deleghe dall'art. 136 del succitato decreto legislativo.
L'Associazione avrà inoltre la facoltà di:
a) organizzare convegni, ed incontri con i legali di fiducia e di informazione direttamente o indirettamente attinenti allo stato delle cause intentate contro la Società “COGEME” e/o i suoi organi amministrativi e/o di controllo;
b) affidare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali e del settore operativo specifico della “COGEME” in genere, su questioni di particolare interesse per gli associati;
c) fornire agli associati, per quanto possibile, periodicamente informazioni sulla vita e gestione societaria.
ART. 3 – ASSOCIATI
Possono associarsi all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i portatori o ex portatori di valori mobiliari di “COGEME” nonché gli enti ed altre associazioni costituiti tra portatori o ex portatori di valori mobiliari che dichiarino di possedere o di aver posseduto valori mobiliari di “COGEME”.
Potranno altresì essere ammessi a far parte dell'Associazione, tutte quelle persone, sia fisiche che giuridiche, che per le loro particolari competenze e/o attitudini, si offrano di collaborare all'interno dell'Associazione, al fine di poter perseguire in pieno gli scopi associativi.
La domanda di adesione all'Associazione dovrà essere formulata con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
L'ammissione si intende perfezionata con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda.
ART. 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.
La qualità di associato si perde automaticamente con il venir meno dei requisiti di ammissione.
Si perde altresì per esclusione e per recesso.
L'esclusione può essere comminata solo per gravi inadempienze e deve essere deliberata dai due terzi del Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ASSEMBLEA.
Sono organi dell'Associazione salvo quanto previsto dall'Art. 7:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei partecipanti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare altri associati mediante delega scritta.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Consiglio di amministrazione, del Presidente, eventualmente di uno o due Vice Presidenti, del Segretario, sul bilancio consuntivo, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quanto viene sottoposto alla sua attenzione.
ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo per quanto attiene allo scioglimento dell'Associazione.
In particolare sarà in facoltà del Consiglio:
a) redigere i regolamenti attuativi ed elettorali relativi al presente statuto;
b) istituire sotto la propria responsabilità ed a sua discrezione nuovi organi delegati, consultivi di controllo o di altra natura, uffici amministrativi e di segreteria, nominando i relativi componenti;
c) determinare la quota del contributo spese ed eventuali sue integrazioni;
d) convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
e) proporre all’assemblea eventuali modifiche statutarie.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza della metà più uno degli amministratori in carica ed a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevarrà, ove presente all'adunanza, il voto del Presidente
dell'Associazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 7 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE.
Il Consiglio di Amministrazione, se non è stato nominato dall'assemblea, sceglie fra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o due vice Presidenti nonché il Segretario.
Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente più anziano, o in caso di assenza di entrambi l'altro vice presidente, ove nominati, o il Segretario, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura la convocazione delle riunioni del Consiglio e l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di quest'ultimo.
ART. 8 - RIMBORSO DELLE SPESE
Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio.
Nel caso di particolare impegno, al Presidente potrà essere riconosciuto, in base a delibera assembleare, un emolumento rappresentato dall'eventuale conseguimento degli scopi associativi.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Tutte le divergenze che dovessero insorgere tra gli aderenti all'Associazione e/ o fra gli stessi e gli organi direttivi nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto associativo, saranno risolte in via irrituale secondo equità
da un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in lite, ciascuna delle quali nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così eletti nomineranno di comune accordo un altro arbitro che fungerà da Presidente.
In caso di disaccordo su tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione, su iniziativa della parte più diligente.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sesto San Giovanni, l'8 febbraio 2012